Zona di produzione: provincia di Napoli ad eccezione dell’isola di Ischia
Bianco: nelle tipologie frizzante, amabile e passito).
Rosso: frizzante, amabile, passito e novello).
Rosato: frizzante e amabile.
Vitigni: Le uve devono essere quelle raccomandate o autorizzate in provincia di Napoli. L’indicazione con specificazione di aglianico, coda di volpe, falanghina, piedirosso e sciascinoso è riservata ai vini realizzati almeno con l’85% del vitigno corrispondente. È consentito, inoltre, l’uso di uve ricavate da vitigni a bacca di colore analogo purché autorizzati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.
Resa max per ettaro: 14 tonnellate per i vini a indicazione geografica tipica Pompeiano bianco (con la specificazione del vitigno 13); 12 per quelli ad indicazione geografica tipica Pompeiano rosso (con la specificazione del vitigno 11). La resa max dell’uva in vino finito, comunque, non deve superare il 75% per tutti i tipi tranne che per il passito (50%).
Titolo alcolometrico minimo: 10% per i bianchi; 10,5% per i rossi, i rosati e i frizzanti; 11% per i novelli. Se passito, invece, attenersi alla normativa vigente.
Riferimenti normativi: Dm 09.04.96