Zona di produzione: in provincia di Caserta, e specificamente nei comuni di Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Letino, Valle Agricola, San Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, Sant’Angelo d’Alife, Piedimonte Matese, San Potito Sannitico, Castello Matese, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Chiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel Di Sasso, Pontelatone, Fornicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitelazio, Bellona, Casigliano, Capua, Grazianise, Santa Maria La Fossa, Cancello Arnone, Castel Volturno, Villa Literno, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, San Prisco, Casagiove, Portico di Caserta, Recale, San Nicola in Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, Santa Maria a Vico, Arienzo, San Felice a Cancello, Curti, Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano d’Aversa, Succivo, Orta di Atella, San Marcellino, Trentola-Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, Sant’Arpino, Casapesenna, San Marco Evangelista.
Bianco: nelle tipologie frizzante, amabile e passito)
Rosso: frizzante, amabile, passito e novello)
Rosato: frizzante e amabile. Le uve devono essere quelle raccomandate o autorizzate in provincia di Caserta. L’indicazione con specificazione di aglianico, asprinio, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso, primitivo e sciascinoso è riservata ai vini realizzati almeno con l’85% dei vitigni corrispondenti. È consentito, inoltre, l’uso di uve ricavate da vitigni a bacca di colore analogo purché autorizzati per la provincia di Caserta fino ad un massimo del 15%. I vini a igt Terre del Volturno con specificazione del vitigno asprinio possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Resa max per ettaro: 14 tonnellate per i vini a indicazione geografica tipica Terre del Volturno bianco, rosso e rosato, 13 con la specificazione del vitigno. La resa max dell’uva in vino finito, comunque, non deve superare il 75% per tutti i tipi, tranne se passito (50%).
Titolo alcolometrico minimo: 9,5% per i banchi; 10% per i rossi e i rosati; 9% per l’Asprinio frizzante. Nel caso di annata sfavorevole tali valori si possono ridurre dello 0,5%. All’atto dell’immissione al consumo, invece, occorre rispettare i seguenti parametri: 10% (bianco; frizzante con indicazione del vitigno asprinio); 10,5% (rosso e rosato), 11% novello.
Riferimenti normativi: Dm 22.11.95